La sentenza che trasferisce l’immobile sconta il registro proporzionale
Il previo pagamento del prezzo è condizione meramente potestativa dipendente dalla volontà dell’acquirente
La sentenza che dispone il trasferimento dell’immobile in favore del promissario acquirente, ai sensi dell’art. 2932 c.c., subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 27 comma 3 del DPR 131/86, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla volontà dell’acquirente o dell’iniziativa unilaterale del promittente acquirente. Così si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 3617, depositata ieri.
La qualificazione del pagamento del prezzo quale condizione sospensiva potestativa “semplice” o meramente potestativa, ai fini della registrazione della sentenza ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41