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Mangimi semplici di origine vegetale con IVA al 4%

/ REDAZIONE

Venerdì, 21 febbraio 2020

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2020 ha indicato che si applica l’aliquota IVA del 4% alla cessione di prodotti a base di zucchero destinati all’alimentazione delle api, in quanto sostanzialmente qualificabili come mangimi semplici di origine vegetale.

I suddetti prodotti sono, infatti, compresi nel Capitolo 17, voce SA 1701 “Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stadio solido” e in particolare nella sottovoce “NC 1701 9910” oppure “NC 1701 9990”, rispetto alle quali vige l’aliquota del 4% per effetto del n. 20 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.
Il richiamato n. 20 della Tabella A, parte II ha a oggetto “mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella”.

L’individuazione della corretta aliquota IVA applicabile si fonda sul parere tecnico fornito dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in conformità a quanto previsto in tema di aliquote IVA con la circolare n. 32/2010.

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