Non è strumentale il fondo rustico locato da un’immobiliare
Secondo la Cassazione soltanto la strumentalità «per natura» ha carattere oggettivo
Con la sentenza n. 4418, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha escluso che il fondo rustico concesso in locazione da una snc immobiliare di gestione rivesta la natura di immobile strumentale “per destinazione”.
Infatti, atteso che l’attività della società è incentrata sulla locazione di un unico immobile (il citato fondo rustico), quest’ultimo rappresenta non lo strumento, bensì l’oggetto dell’attività.
Pertanto, i relativi canoni sono imponibili non in base alle risultanze del Conto economico, bensì secondo le modalità proprie dei redditi fondiari (ai sensi dell’art. 90 del TUIR).
La pronuncia si innesta sulla controversa questione della natura degli immobili (per lo più abitativi), dati in locazione a terzi dalle società di gestione immobiliare,
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