Il cambiamento dei criteri di valutazione si comunica a posteriori
Deve essere barrata l’apposita casella contenuta nel quadro RS del modello REDDITI
L’art. 110 comma 6 del TUIR stabilisce che “in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato”.
Per quanto attiene alle relative modalità operative, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate n. 99/2013 ha precisato che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 110 comma 6 del TUIR è assolto direttamente nella dichiarazione dei redditi e non più mediante apposito allegato.
La trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi rende, infatti, materialmente impossibile l’allegazione di documenti.
In particolare, ...
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