Agevolati gli atti preordinati all’esecuzione della Convenzione di trasformazione del territorio
Il trattamento agevolativo previsto dall’art. 20 della L. 10/77 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) trova applicazione alla cessione di terreni:
- posta in essere da una persona fisica, che, pur avendo originariamente stipulato con il Comune una convenzione urbanistica in cui si impegnava alla realizzazione di un intervento di trasformazione urbana, non era poi risultata in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per realizzarlo;
- a favore di una cooperativa in possesso dei suddetti requisiti.
Lo chiarisce, con la risposta a interpello n. 76 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate, specificando che, nel caso di specie, il beneficio può trovare applicazione atteso che:
- per come descritto nell’istanza di interpello, l’intervento edilizio oggetto della Convenzione appare riconducibile alla disciplina di cui alla L. 10/77;
- l’atto di trasferimento è idoneo a realizzare direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio come disciplinata nella convenzione tra privato ed ente pubblico;
- la convenzione prevedeva espressamente la possibilità del trasferimento a soggetto terzo degli obblighi assunti dall’originario contraente, con l’effetto che il nuovo soggetto attuatore assume verso la Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione.
In conclusione, l’Agenzia rileva che il trasferimento dei terreni in questione assume, ai fini dell’agevolazione, “la valenza di un evento negoziale strumentale all’articolazione della trasformazione del territorio, in quanto, in mancanza dello stesso trasferimento, non sarebbe possibile assolvere agli obblighi di trasformazione del territorio contratti con la convenzione citata”. Pertanto, sussiste la “connessione funzionale con la finalità della trasformazione del territorio”, in quanto l’atto di trasferimento trova la propria causa nella convenzione tra privato e Comune.
È utile rammentare che, modificando l’art. 20 della L. 10/77, l’art. 1 comma 88 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha esteso il trattamento fiscale agevolato previsto dall’art. 32 del DPR 601/73 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41