Liberazione dell’immobile pignorato più snella
Il Milleproroghe prevede una procedura deformalizzata che tutela l’assegnatario del bene
Tra le novità introdotte dal c.d. Milleproroghe (DL 162/2019, convertito nella L. 28 febbraio 2020 n. 8) si rinviene la modifica dell’art. 560 c.p.c., in materia di esecuzioni immobiliari.
In particolare, l’art. 18-quater comma 1 del citato decreto, aggiungendo all’art. 560 comma 6 c.p.c. taluni periodi, detta precise regole in ordine alle modalità di liberazione dell’immobile pignorato per l’ipotesi in cui il debitore non adempia diligentemente ai doveri gravanti in capo allo stesso in virtù del medesimo articolo (ossia ostacoli il diritto di visita di potenziali acquirenti, non mantenga l’immobile in buono stato di conservazione per dolo o colpa del debitore o dei suoi familiari, non abiti l’immobile pignorato ovvero violi altri obblighi di legge
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41