Finanza interinale prededucibile nelle soluzioni concordate della crisi
La normativa fallimentare contempla diverse ipotesi nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
La disciplina dei finanziamenti interinali è contenuta nel comma 1 dell’art. 182-quinquies del RD 267/42, norma che consente al debitore che deposita una domanda di concordato preventivo, anche “prenotativo” (art. 161 comma 6 L. fall.), o di accordo di ristrutturazione (182-bis del RD 267/42) di poter chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, a condizione che un professionista designato dal debitore (art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42), in possesso dei requisiti di legge, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Tuttavia, a ben vedere, di finanziamenti si parla anche nel successivo comma ...