Distacco di personale assoggettato a IVA
Per la Corte Ue non è compatibile con il diritto comunitario l’esclusione da imposta dei meri riaddebiti di costo
Non è conforme con il diritto comunitario l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, il quale esclude dall’assoggettamento a IVA “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Lo ha sancito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella giornata di ieri, con la sentenza relativa alla causa C-94/19 (“San Domenico Vetraria”).
L’art. 8 comma 35 della L. 67/88, oggetto della recente censura comunitaria, prevede che non sono rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. In sostanza, se l’impresa distaccante riaddebita all’impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato (comprensivo di oneri
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