ACCEDI
Martedì, 25 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Distacco di personale assoggettato a IVA

Per la Corte Ue non è compatibile con il diritto comunitario l’esclusione da imposta dei meri riaddebiti di costo

/ Emanuele GRECO e Gianluca ODETTO

Giovedì, 12 marzo 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

Non è conforme con il diritto comunitario l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, il quale esclude dall’assoggettamento a IVA “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Lo ha sancito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella giornata di ieri, con la sentenza relativa alla causa C-94/19 (“San Domenico Vetraria”).

L’art. 8 comma 35 della L. 67/88, oggetto della recente censura comunitaria, prevede che non sono rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. In sostanza, se l’impresa distaccante riaddebita all’impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato (comprensivo di oneri

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU