Agenti della riscossione nel limbo delle due sospensioni dei termini
La sospensione al 31 maggio, testualmente, riguarda solo gli enti impositori
Il DL 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto numerose misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto. Analizzando le misure adottate in ambito processuale, con specifico riferimento al processo tributario, è di immediata evidenza il disallineamento dei termini processuali, che deriva dalla diversa durata della sospensione introdotta per i contribuenti e per gli uffici degli enti impositori.
Infatti, l’art. 83 comma 2 del DL 18/2020, introducendo una norma che ha portata generale, ha previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Al riguardo occorre segnalare che, come chiarito anche nella relazione illustrativa al DL 18/2020,
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