Impossibile affrancare il saldo attivo relativo a precedenti rivalutazioni
Si tratta di un’operazione che non viene contemplata dalla norma
La legge di stabilità 2020, all’art. 1 commi 696 e ss. della L. 160/2019, ha introdotto, per i soggetti che adottano i principi OIC nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa:
- materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (purché costituenti immobilizzazioni finanziarie);
- diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
L’attuale disciplina, in passato già oggetto di diverse proroghe, consente la rivalutazione e il riconoscimento dei maggiori valori anche ai fini tributari in contropartita di un saldo in sospensione d’imposta, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (ed eventuali
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