La CIGO per emergenza da COVID-19 prevale sulla domanda precedente
Con il decreto «Cura Italia» pagamento diretto senza dover comprovare le difficoltà finanziarie dell’azienda
L’art. 19 del DL 18/2020 riconosce ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus, la possibilità di richiedere il trattamento di CIGO con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. In tale ipotesi, le aziende richiedenti non dovranno osservare alcune procedure e obblighi previsti in via ordinaria dal DLgs. 148/2015.
Ad esempio, la norma in questione prevede l’esenzione dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale previsto dall’art. 14 del DLgs. 148/2015, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere
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