Limiti all’esportazione di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori
Per i dispositivi di ventilazione manca il riferimento al codice di nomenclatura combinata
Con la determinazione direttoriale n. 101288 del 27 marzo, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli è intervenuta con l’intento di fare ordine tra gli interventi, emanati sia a livello Ue che nazionale, relativi all’esportazione di dispositivi di protezione individuale (“DPI”).
In base a quanto disposto dal regolamento (Ue) n. 402 del 14 marzo scorso, così come modificato dal regolamento (Ue) n. 426 del 19 marzo, l’esportazione verso Paesi terzi di DPI è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale, sentita la Protezione civile.
Inoltre, nel caso in cui i DPI si trovino in un altro Stato membro ...
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