L’emergenza fa saltare la ricostituzione del capitale
Non si applica, inoltre, la conseguente causa di scioglimento delle società
Ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 (c.d. DL liquidità), a decorrere dal 9 aprile 2020 (data della sua entrata in vigore) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la medesima data (ovvero, in particolare, gli esercizi 1° luglio 2019/30 giugno 2020 e i “solari” 2020), non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c.
La previsione – si legge nella Relazione illustrativa – intende evitare che la perdita del capitale dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi
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