Termini per la costituzione in giudizio al nodo della pluralità di parti
Poco prudente computare il termine dall’ultima notificazione
Nel processo tributario, tanto in primo grado quanto in appello, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di trenta giorni dalla notifica del ricorso/appello, sono perentori, dunque la loro inosservanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Relativamente al processo con pluralità di parti, non si rinvengono prese di posizione della giurisprudenza sul corretto computo del termine iniziale per il deposito.
Ipotizziamo che un contribuente impugni una cartella di pagamento sollevando vizi sia del ruolo che della cartella, e che, per detta ragione, notifichi il ricorso all’ente impositore e all’Agente della riscossione.
Non ci sono ovviamente problemi se la notifica avviene lo stesso giorno.
Ma se avviene in giorni diversi, bisogna chiedersi
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