Deposito cartaceo con atti successivi solo telematici
La norma dovrebbe valere per i ricorsi ante luglio 2019
L’art. 29 del DL 23/2020 ha esteso l’obbligo di avvalersi del processo tributario telematico per notificare e depositare gli atti successivi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi, alle parti che si sono già costituite in un giudizio tributario utilizzando la modalità cartacea.
L’ambito applicativo della norma in esame è circoscritto agli “enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato”. Si tratta dei medesimi soggetti in relazione ai quali, dal 1° luglio 2019, il processo telematico è diventato obbligatorio.
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