Senza sanzione l’invio telematico della Certificazione Unica entro il 30 aprile
Le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il 2 novembre
La trasmissione in via telematica della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (di cui all’art. 1 del DLgs. 175/2014) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovverosia entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre è sabato).
Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/2020 attraverso cui fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal DL 23/2020 (decreto “liquidità”).
Per quanto riguarda la Certificazione Unica 2020, relativa ai redditi che sono stati prodotti nel corso del 2019, l’art. 22 del DL 23/2020 stabilisce un’ulteriore proroga dei termini relativi alla consegna
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