Uso distorto della clausola «simul stabunt simul cadent» da provare con attenzione
Da considerare le differenze rispetto alla revoca in assenza di giusta causa
Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 14 gennaio 2020, si è soffermato sulla clausola simul stabunt simul cadent nel contesto di una causa intentata dall’amministratore delegato e presidente del CdA a tre e a tempo indeterminato di una srl che, in esito alla decadenza provocata dalle dimissioni degli altri due amministratori, non veniva rieletto, cosi come gli altri due consiglieri, senza che la società adducesse alcuna motivazione; circostanze che lo inducevano ad agire per ottenere il risarcimento dei danni, al pari di quanto sarebbe accaduto in caso di sua revoca assembleare senza giusta causa.
La clausola in questione, si ricorda, è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati in una determinata configurazione. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41