Niente proroga per i termini di accertamento di fine anno
Proroga per le scadenze che si verificano durante la sospensione del pagamento
L’art. 67 del DL 18/2020 nella versione originaria prevedeva, per effetto del rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento in scadenza nel corso del 2020.
La proroga avrebbe interessato tanto gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (si pensi agli accertamenti in materia di registro), quanto gli accertamenti per imposte dirette e IVA per il periodo d’imposta 2015 (anche 2014 in caso di omessa dichiarazione).
A seguito dell’esame in Parlamento l’art. 67 del DL 18/2020 è stato modificato.
In particolare, la legge di conversione n. 27/2020 ha modificato l’art. 67 comma 4 prevedendo che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione delle attività degli enti impositori, si applichino solo
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