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Totalizzazione e cumulo a regole invariate con la contribuzione agricola

/ REDAZIONE

Mercoledì, 6 maggio 2020

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Con il messaggio n. 1867/2020, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, riferendosi alla liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola.

In particolare, si ricorda che l’art. 1 comma 245 della L. 228/2012 stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Ancor prima, l’art. 16 della L. 233/90, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’AGO, stabilisce che l’importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.

Ciò premesso, l’Istituto osserva che la predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo di cui al DLgs. 42/2006 alla L. 228/2012.
Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo e totalizzazione saranno trattate secondo specifiche istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.

Nel messaggio vengono quindi riepilogate le modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti nelle diverse ipotesi in cui siano presenti contribuzione agricola dipendente più contribuzione FPLD, e contribuzione in una o più gestioni speciali autonome e altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione.

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