La nomina dell’amministratore giudiziario non salva dalla bancarotta
L’amministratore «ordinario» conserva la propria qualifica e la sottrazione da parte sua delle scritture contabili ben può integrare il delitto
L’amministratore di una società può rendersi responsabile dei reati di bancarotta anche dopo la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi del DLgs. 159/2011.
Tale affermazione – fatta propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14689 depositata ieri – trae la sua origine dal dettato normativo del decreto 159/2011 citato. All’art. 35 comma 5 si precisa, infatti, che l’amministratore giudiziario nominato a seguito di un sequestro “di prevenzione” ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. I giudici di legittimità leggono questa ...
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