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IMPRESA

La nomina dell’amministratore giudiziario non salva dalla bancarotta

L’amministratore «ordinario» conserva la propria qualifica e la sottrazione da parte sua delle scritture contabili ben può integrare il delitto

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 13 maggio 2020

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L’amministratore di una società può rendersi responsabile dei reati di bancarotta anche dopo la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi del DLgs. 159/2011.
Tale affermazione – fatta propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14689 depositata ieri – trae la sua origine dal dettato normativo del decreto 159/2011 citato. All’art. 35 comma 5 si precisa, infatti, che l’amministratore giudiziario nominato a seguito di un sequestro “di prevenzione” ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. I giudici di legittimità leggono questa ...

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