L’intestazione fiduciaria di quote è a forma libera
Anche se la società è titolare di immobili non occorrono requisiti di forma
Il trasferimento fiduciario di partecipazioni societarie non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta anche se la società è titolare di beni immobili.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 9139, depositata ieri.
Nel caso di specie, un soggetto, dopo aver corrisposto al cedente il prezzo relativo a una quota del 98% di una società semplice proprietaria di un immobile, provvedeva a intestarla alla ex moglie, dalla quale si era separato consensualmente da qualche anno, conservando, in via esclusiva, i poteri di amministrazione della società. Qualche tempo dopo le richiedeva il trasferimento della quota, ma questa si rifiutava. Nella conseguente causa, i giudici di primo grado rigettavano la pretesa “restituzione”, rilevando come il pactum fiduciae, essendo ...
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