Definizione al terzo applicabile al contributo unificato
Le segreterie sembrano non ammettere questa possibilità
L’art. 16 comma 1-bis del DPR 115/2002 sancisce: “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Opera quindi la sanzione sull’occultazione di corrispettivo per l’imposta di registro, norma che, a sua volta, prevede una pena dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Il contributo unificato è un’entrata avente natura tributaria, quindi non dovrebbero sorgere dubbi sull’applicabilità delle norme generali del DLgs. 472/97, salvo tali norme siano espressamente derogate dal DPR 115/2002.
Se quanto appena
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