La prescrizione dei reati-scopo non ferma la condanna per associazione a delinquere
È possibile la condanna per associazione a delinquere, anche nel caso in cui i reati-scopo siano ormai prescritti.
Così la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17276 depositata ieri, ha confermato la responsabilità ai sensi dell’art. 416 c.p. nei confronti del legale rappresentante di più società (molte delle quali costituite ed utilizzate come “schermi” per la realizzazione di innumerevoli violazioni fiscali).
La ricorrenza degli stessi nomi nelle cariche delle società, la scarsa descrittività dei contratti, l’elevato importo delle fatture emesse a breve distanza di tempo e l’assoluta antieconomicità delle operazioni poste in essere sono stati ritenuti “in astratto” idonei a configurare i reati tributari di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesisitenti (artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000) in ordine ai quali però non si è proceduto in quanto prescritti. Tuttavia, l’integrazione di tali delitti è stata considerata “un passo importante nell’ottica del giudizio sulla sussistenza della fattispecie associativa”.
Tra gli elementi utili ad integrare l’associazione per delinquere sono stati evidenziati, in particolare, la non occasionalità delle condotte (protrattesi per circa tre anni) e l’indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il mero concorso di persone ex art. 110 c.p.
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