Borsa di studio svizzera esente in Italia se il trasferimento è legato alla ricerca
In caso contrario, la borsa di studio è imponibile quale reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente
Con risposta a interpello n. 171 di ieri, 9 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito al trattamento fiscale in Italia delle somme ricevute a titolo di borsa di studio da una persona fisica residente in Italia dall’ottobre 2019 e prima residente in Svizzera.
Si fa presente che le somme in parola sono erogate in due tranche, la prima ricevuta nel corso del 2019 e la seconda nel corso del 2020, anno di imposta, quest’ultimo, in cui la persona non ha un lavoro in Italia ma ivi svolge unicamente attività di ricerca grazie alla borsa di studio svizzera della durata di diciotto mesi.
Oggetto dell’interpello è il regime fiscale delle somme percepite nel 2020.
A fronte del riscontro della residenza fiscale in Italia, opera il principio statuito dall’art. 3 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41