Credito di imposta per le locazioni per gli ENC con distinguo sugli immobili
Se gli enti svolgono sia attività commerciale che istituzionale, bisogna guardare all’utilizzo della struttura
Il credito di imposta sul canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (di cui all’art. 28 del DL 34/2020) spetta, in linea di principio ai “soggetti esercenti attività di impresa”.
Il legislatore, però, ha voluto estendere l’agevolazione anche agli enti non commerciali con riferimento ad immobili locati destinati all’esercizio dell’attività istituzionale.
Per questo motivo, l’art. 28 comma 4 del DL 34/2020 ha disposto che il credito d’imposta spetta “anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”.
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