Prevale l’anzianità di servizio per il risarcimento da licenziamento
La giurisprudenza è prudente nel discostarsi da tale criterio nonostante la discrezionalità del giudice ammessa dalla Consulta
Per i lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, il DLgs. 23/2015 ha rideterminato l’impianto sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi.
Al di là delle ipotesi specifiche in cui può ancora essere disposta la reintegrazione in servizio del lavoratore licenziato (licenziamenti nulli, discriminatori, intimati oralmente e licenziamenti disciplinari fondati sulla contestazione di un fatto materiale inesistente o addirittura in assenza di contestazione), la regola generale è ora quella descritta dal primo comma dell’art. 3 del DLgs. 23/2015, secondo cui il giudice che accerti l’illegittimità del licenziamento dichiara comunque estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento stesso, ma condanna il datore di lavoro al pagamento a favore del lavoratore di un’ ...
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