Solo la «par condicio creditorum» salva il liquidatore
La Cassazione individua in tale principio il giusto parametro di valutazione della responsabilità
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 11304/2020, ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 comma 2 c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione ...
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