Prescrizione decennale per l’Erario ma quinquennale per i Comuni
La Cassazione conferma il principio in caso di cartella non impugnata
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11814, depositata ieri, ribadisce, richiamando le Sezioni Unite del 2016, che se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non viene impugnato nel termine per il ricorso, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo.
Pertanto, indicativamente sarà di dieci anni per i tributi erariali, e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali.
Le Sezioni Unite (sentenza 17 novembre 2016 n. 23397), hanno sancito che la prescrizione, nel caso di specie dei contributi previdenziali ex art. 3 comma 9 della L. 335/95 permane anche quando la pretesa derivi da una cartella di pagamento rimasta inoppugnata.
Non può essere ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41