Si «distraggono» anche i beni di provenienza illecita
La Cassazione, nella sentenza n. 19066/2020, ha precisato che la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, giacché per beni del fallito, ex art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto; e, quindi, vi rientrano anche i beni ottenuti con sistemi illeciti, quali la truffa, in quanto l’iter criminoso di quest’ultima si esaurisce con l’acquisizione dei beni al patrimonio dell’imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest’ultimo è successiva e si ricollega a una nuova e autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere.
Gli stessi principi valgono anche nel caso in cui il soggetto abbia acquisito la disponibilità di un bene, e su questo si comporti uti dominus, a seguito di furto, costituendo principio generale che, qualora il bene avocato al fallimento, e poi distratto, provenga da un’azione delittuosa dell’imprenditore fallito, si ha concorso tra il reato comune che ha fatto procacciare il bene e il reato fallimentare.
L’affermazione va ribadita per i frutti di un’attività di contrabbando che entrano a far parte del patrimonio del fallito e diventano cespiti sui quali i creditori possono pretendere di soddisfare le loro ragioni, con la conseguenza che le eventuali sottrazioni operate su di essi configurano, in caso di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, il reato di bancarotta per distrazione.
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