Confermata la validità al 15 giugno 2020 dei DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile
Dopo l’INPS, anche l’INAIL, con la nota operativa pubblicata ieri, è intervenuto sulla validità del DURC fornendo ulteriori chiarimenti a seguito delle novità apportate dal DL 34/2020 (DL “Rilancio”).
Si ricorda che l’art. 81 comma 1 del DL 34/2020 ha escluso i DURC dagli atti per i quali è stato disposto in sede di conversione del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) l’ampliamento del periodo di scadenza e di validità.
È stato quindi confermato che la proroga della validità fino al 15 giugno 2020, di cui all’art. 103 comma 2 del DL 18/2020, riguarda soltanto i DURC aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Di conseguenza non opera l’ampliamento né del periodo di scadenza (31 gennaio-31 luglio), né del periodo di validità (90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza) previsto con la legge di conversione.
Sono comunque emerse diverse criticità connesse alla riformulazione della norma, con particolare riferimento alla trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo compreso dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL 34/2020).
Sulla questione si è espresso il Ministero del Lavoro, secondo cui “l’art. 81 del DL 34/2020 può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che, come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020, come modificata dalla L. 27/2020. Pertanto, la proroga di validità di cui all’art. 103 comma 2, con riguardo ai «Durc On Line», deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020”.
Infine, viene confermato che alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020 si applicano i criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015 e dal DM 23 febbraio 2016.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941