Impossibile richiedere il prolungamento del tirocinio a distanza perché non esaustivo
Il dominus non può richiedere il prolungamento del periodo di pratica del proprio tirocinante in ragione della considerazione che l’avvenuta effettuazione del tirocinio medesimo secondo modalità a distanza “non è stata esaustiva”.
È questa la conclusione cui giunge il CNDCEC con il P.O. del 3 giugno 2020 n. 60, precisando che la possibilità per i tirocinanti di svolgere il tirocinio secondo modalità a distanza – contemplata dal CNDCEC nell’Informativa del 10 marzo 2020 n. 20 ed espressamente sancita dal MIUR con il DM 38/2020, seguito dall’Informativa del 27 aprile 2020 n. 38 del Consiglio nazionale – è resa necessaria dall’emergenza sanitaria in corso, a causa della quale non dev’essere pregiudicata la possibilità di continuare a svolgere il tirocinio per l’accesso all’esame di abilitazione.
Si ricorda, tra l’altro, che la sede di valutazione del tirocinio effettuato – e, quindi, della sua “esaustività” – è esclusivamente l’esame di Stato; il dominus, infatti, deve semplicemente attestare lo svolgimento del tirocinio medesimo – nel caso di specie, secondo le modalità a distanza – presso il proprio studio professionale.
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