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I sostituti d’imposta possono compensare in F24 il credito per il trattamento integrativo ai dipendenti

/ REDAZIONE

Sabato, 27 giugno 2020

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Con la risoluzione n. 35, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai sostituti d’imposta interessati i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, previsto dall’art. 1 del DL 3/2020.

Si ricorda, infatti, che tale norma prevede il riconoscimento ai predetti lavoratori di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro.

I sostituti d’imposta interessati riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, la risoluzione in esame istituisce il codice tributo “1701” per il modello F24 e il codice tributo “170E” per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP).

In particolare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1701” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Invece, in sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “170E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

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