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Istruzioni INPS per l’anticipazione della CIG COVID-19

/ REDAZIONE

Lunedì, 29 giugno 2020

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Con la circ. n. 78/2020 del 27 giugno scorso, l’INPS è intervenuto in materia di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga con causale COVID-19, fornendo le istruzioni in merito all’anticipo dei trattamenti di cui all’art. 22-quater comma 4 del DL 18/2020 (introdotto dal DL 34/2020), limitatamente alle domande presentate direttamente al medesimo Istituto a decorrere dal 18 giugno scorso, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto.
Si ricorda che l’art. 22-quater comma 4 del DL 18/2020, introdotto dal DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS autorizzi le domande e disponga l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Sul punto, l’Istituto chiarisce che in fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza va presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare, per quanto riguarda la CIGO la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di Solidarietà” - “Cig Ordinaria”.
Invece, per la Cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”.
Per quanto concerne l’assegno ordinario, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

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