In Gazzetta Ufficiale il DPCM di proroga dei versamenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 di oggi è stato pubblicato il DPCM 27 giugno 2020, che differisce i termini riguardanti gli adempimenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/97.
Come anticipato nei giorni scorsi (si veda “Slittano al 20 luglio i versamenti di giugno di contribuenti ISA e forfetari” del 23 giugno), il decreto stabilisce che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia, tenuti entro domani, 30 giugno, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità e dalle dichiarazioni dell’IRAP, se non sussistono le condizioni per applicare l’art. 24 del DL 34/2020, effettuano i citati versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni valgono, oltre che per i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compreso chi adotta il regime di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011, nonché chi applica il regime forfetario ex art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati nel DPCM.
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