Induttivo puro salvo anche senza i requisiti di legge
Il giudice, secondo la Cassazione, comunque deve esaminare il merito della lite
In presenza di circostanze particolarmente gravi, tipo l’omessa dichiarazione, la mancata risposta ai questionari o la complessiva inattendibilità della contabilità, gli uffici finanziari, come espressamente ammettono gli artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72, possono determinare il reddito e le intere operazioni imponibili mediante l’accertamento induttivo “puro”.
A fronte di fatti così gravi come l’omessa dichiarazione, è concesso un minor rigore probatorio, non a caso gli uffici potranno determinare il reddito o le operazioni imponibili prescindendo dalle scritture contabili, utilizzando qualsiasi dato pervenuto alla loro conoscenza e mediante ausilio di presunzioni anche non gravi, precise e concordanti (in gergo si parla di presunzioni non qualificate ...
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