Bonus vacanze anche sui servizi accessori
Occorre tuttavia che siano indicati in fattura da un unico fornitore
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito al bonus vacanze di cui all’art. 176 del DL 34/2020.
Beneficiari del bonus vacanze sono i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. L’Agenzia evidenzia che, ai fini in esame, per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Più precisamente, il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la “famiglia anagrafica” alla data di presentazione della DSU.
L’art. 176 del DL 34/2020 prevede che il bonus vacanze è utilizzabile
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41