Esenzione del 95% anche per le società non residenti
Anche le cessioni effettuate da società estere senza S.O. in Italia dovrebbero beneficiare della PEX
Per le società ed enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, l’art. 151 comma 3 del TUIR prevede che il reddito imponibile italiano sia individuato quale sommatoria dei redditi determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relativo all’IRPEF, stabilite per le singole categorie (redditi fondiari, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, ovvero redditi diversi).
A monte, l’individuazione dei redditi che si considerano prodotti in Italia si rinviene dalla lettura dell’art. 23 del TUIR. Con specifico riferimento alle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni, il comma 1 lettera f) della disposizione prevede la tassazione in capo ai non residenti delle plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
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