Rettifica IVA obbligatoria se il bene resta utilizzato per sole operazioni esenti
Tale situazione va distinta da quella in cui il bene è stato destinato a operazioni imponibili che non si sono mai realizzate
Il soggetto passivo IVA che abbia acquisito il diritto alla detrazione in relazione alla costruzione di un bene d’investimento, utilizzato in un primo momento sia per operazioni esenti che per operazioni soggette a imposta, è tenuto a rettificare la detrazione iniziale qualora successivamente, anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, le operazioni imponibili siano cessate e questi abbia continuato a impiegare il bene per le sole operazioni esenti.
È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue di ieri, relativa alla causa C-374/19 (Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler), con la quale i giudici comunitari si sono pronunciati in merito alla rettifica della detrazione IVA operata da una società in relazione alla costruzione di una caffetteria annessa a una casa di riposo.
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