Cessione del bonus sanificazione post pubblicazione del provvedimento
Occorre attendere la definizione della misura massima del credito fruibile
L’art. 122 del DL 34/2020 dispone tra l’altro che, entro il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sanificazione e quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, in alternativa all’utilizzo diretto, possano essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione (si veda “Crediti d’imposta legati al coronavirus con possibilità di cessione a terzi” del 25 maggio). La cessione può però riguardare, come disposto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Quanto alla tempistica relativa alla comunicazione per la cessione del
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