I voti delle controllate di diritto rilevano per il conferimento a realizzo controllato
L’art. 2359 comma 2 c.c. deve trovare applicazione in questi termini, a prescindere dal dato letterale della norma
L’art. 177 comma 2 del TUIR disciplina un regime di realizzo controllato applicabile ai conferimenti di partecipazioni, attuati da qualsivoglia soggetto conferente, idonei a consentire alla società avente causa di acquisire il controllo della società c.d. “target” o di incrementarlo, in questo caso solo ove l’operazione consegua ad un obbligo legale o ad un vincolo statutario.
In relazione alla nozione di controllo, la norma fa esclusivo riferimento alla sua ipotesi c.d. “di diritto” di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ottenuto, quindi, grazie alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società. L’essenza della disciplina è data dalla possibilità per il conferente di valorizzare le partecipazioni
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