Impegno alla trasmissione con fede privilegiata del frontespizio
L’intermediario può dimostrare che l’incarico ha in realtà data anteriore
L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 euro a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Se, invece, l’intermediario invia la dichiarazione con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione irrogabile va da 258 euro a 2.582 euro (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97).
Può però accadere che l’intermediario riceva l’incarico a termini ormai decaduti.
In questo frangente, ovviamente non è passibile di sanzione.
Tuttavia, bisogna considerare l’art. 3 comma 7-ter del DPR 322/98, secondo cui le dichiarazioni consegnate agli intermediari oltre il termine contemplato per la presentazione in via telematica sono inviate entro un mese
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