Reddito dei forfetari rilevante per la richiesta al FIR
È l’effetto della novità della L. 160/2019, che però, diversamente dal pensiero dell’Agenzia, non dovrebbe applicarsi al passato
Nel computo del limite di reddito complessivo entro il quale è possibile richiedere l’erogazione di risarcimenti al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), disciplinato dall’art. 1 commi 493-507 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), concorrono anche i redditi d’impresa o lavoro autonomo assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014).
È questo il chiarimento reso dalla risposta a interpello n. 250, diffusa ieri.
In particolare, ai sensi del comma 502-bis del citato articolo, hanno diritto all’erogazione, da parte del FIR, di un indennizzo forfetario determinato in base alla norma i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate ...
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