Foro competente in base alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria
La giurisprudenza di merito fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina del DLgs. 14/2019
L’art. 27 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), in vigore dal 16 marzo 2019 (art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019), stabilisce che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle “imprese in amministrazione straordinaria” e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 del DLgs. 168/2003. Quest’ultimo è individuato a norma dell’art. 4 del DLgs. 168/2003, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il “centro degli interessi principali”.
L’art. 350 del DLgs. 14/2019 (anch’esso in vigore dal 16 marzo 2019), inoltre, sostituisce agli artt. 3 comma 1 del DLgs. 270/99 e 2 comma
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