Riassunzione in rinvio problematica per la parte senza PEC
Se ci sono più parti è bene notificare sia in modo cartaceo che telematico
Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 546/92, “Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”.
I contribuenti sanno quanto è importante riassumere tempestivamente il processo: la mancata o tardiva riassunzione, fermi restando gli eventuali giudicati interni formatisi, causa l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’atto in origine impugnato, essendo irrilevante la circostanza che, ad esempio, il contribuente avesse vinto sia in primo sia ...
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