Il «glifo» consente di verificare l’emissione degli atti entro fine anno
Lo slittamento della notifica a fine 2021 vale anche per il raddoppio dei termini per violazioni penali
Con la circ. n. 25/2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce, tra l’altro, alcuni aspetti dubbi relativi alla proroga dei termini di accertamento stabilita con l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020.
In primo luogo (risposta 3.10.4) viene spiegato che le disposizioni di cui all’art. 157, comma 1 del DL 34/2020 superano definitivamente quelle di cui all’art. 67 del DL 18/2020 che sono implicitamente abrogate.
La sospensione dei termini di accertamento per 85 giorni dall’8 marzo al 31 maggio 2020, originariamente prevista dall’art. 67 del DL 18/2020, che aveva causato notevoli problemi interpretativi, in ragione del discusso rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015, viene infatti sostituita dalla proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di accertamento, che scadono
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41