Prescrizione quinquennale per i verbali ispettivi INAIL
La prescrizione quinquennale afferente alle richieste di contribuzioni omesse ha alcune peculiarità in tale ambito
La disciplina della normativa in materia di termini prescrizionali contributivi è contenuta nella L. 335/1995.
In particolare, la prescrizione valida per la richiesta di eventuali differenze premiali INAIL omesse è quinquennale, come previsto fin dalla circolare n. 32/1996 dell’Istituto assicuratore, che ricorda come “per l’accertamento e la riscossione dei premi-contributi dovuti all’Istituto si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 3, comma 9, punto b), della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
In ambito ispettivo, va tuttavia ricordato che i verbali INAIL non richiedono il dovuto all’azienda, ma si limitano a fornire alle aree amministrative gli elementi per il calcolo attraverso l’indicazione degli eventuali imponibili ...
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