Scadenza incerta del divieto di licenziamento per motivi economici
Con il DL 104/2020 diventa complesso individuare caso per caso il termine della moratoria dei licenziamenti
L’art. 14 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”), salvo alcune specifiche eccezioni, ha mantenuto fermo il divieto di licenziamento per ragioni di carattere economico, introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020 inizialmente per sessanta giorni, poi diventati cinque mesi dopo le modifiche introdotte dal DL 34/2020.
La nuova disposizione, però, non individua più un termine certo, uguale per tutti i datori di lavoro, come era avvenuto con il precedente art. 46, perché la scadenza del divieto viene oggi esplicitamente ancorata alla fruizione degli ammortizzatori sociali e dell’esonero contributivo previsti nel medesimo decreto. In particolare, secondo l’art. 14, non potranno procedere ad un licenziamento collettivo o ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo
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