Esportazioni in Dogana limitate per il rappresentante fiscale IVA
È richiesto lo stabilimento nell’Ue ed essere parte del contratto in virtù del quale le merci escono da tale territorio
La definizione di “esportatore” contenuta nell’art. 1 punto 19 del Regolamento Ue n. 2446/2015 (RD) è stata riformulata dal Regolamento Ue n. 1063/2018 riconoscendo agli operatori economici maggiore flessibilità nella scelta del soggetto esportatore, da identificare:
- nel privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione europea se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- negli altri casi, nella persona stabilita nel territorio doganale dell’Ue che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione al di fuori del predetto territorio ovvero, in via residuale, nella persona stabilita nel territorio doganale dell’Ue che è parte del contratto in virtù del quale le merci
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