Senza guardiano, il trust «dopo di noi» non è agevolato
Per i benefici ex art. 6 della L. 112/2016 va individuato il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust
Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul “Dopo di noi” non trovano applicazione se l’atto istitutivo del trust non individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 512, pubblicata ieri.
Si ricorda che la L. 112/2016 (c.d. legge “Dopo di noi”) ha previsto una speciale disciplina volta a tutelare le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ovvero a garantire la protezione di tali soggetti, anche in epoca successiva alla morte dei genitori.
In questo contesto, l’art. 6 della L. 112/2016 ha previsto anche alcune agevolazioni fiscali per i trust, i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e
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