Il socio di srl al 33,3% convoca l’assemblea
Non occorre la preventiva inerzia dell’organo amministrativo
Ciascun socio di srl titolare di almeno 1/3 del capitale sociale può convocare l’assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, provvedendovi direttamente ed immediatamente anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo rispetto alla convocazione. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2253 del 3 aprile scorso.
La vicenda – debitamente limitata in funzione della sola analisi delle riportate conclusioni – riguardava una srl avente come soci tre fratelli al 33,3% (Tizio, Caio e Sempronia). Tizio ne era anche amministratore unico a tempo indeterminato. Un’assemblea del febbraio 2017, convocata da Sempronia ex art. 2479 comma 1 c.c. (ai sensi del quale i soci decidono anche sulle materie che i soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale
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